Sez. 1, Sentenza n. 5924 del 26/06/1996 (Rv. 498311 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IMITAZIONE | Marchio cosiddetto "forte" e marchio cosiddetto "debole" - Distinzione.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IMITAZIONE
I cosiddetti marchi "deboli" sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto dal momento che la fantasia che li ha concepiti non è andata oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento del prodotto, ovvero l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo. Un marchio, pertanto, può essere valido, benché "debole", in base al fatto dell'esistenza di un pur limitato grado di capacità distintiva, la quale deve, invece, essere presente in un grado maggiore, per le qualità intrinseche del segno, nei marchi cosiddetto "forti", i quali, all'interno della categoria dei marchi validi, si pongono nel punto opposto a quello dei marchi deboli e godono del massimo grado di protezione. Da tali premesse consegue che sussiste la contraffazione di un marchio "forte" quando si ripeta in un segno concorrente, in qualunque modo, la sua tipica ed individualizzante capacità distintiva ed il suo caratteristico messaggio, mentre ad evitare la contraffazione del marchio "debole", il cui messaggio è intrinsecamente poco individualizzante, sono sufficienti differenziazioni anche lievi.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)