Sez. 1, Sentenza n. 34930 del 15/03/2011 Cc. (dep. 27/09/2011) Rv. 251485 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - DIFENSORE | Avviso - Tempestività - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - DIFENSORE
In tema di interrogatorio cosiddetto "di garanzia", mancando disposizioni "ad hoc", e non potendo applicarsi analogicamente - per diversità di "ratio" - i termini previsti per attività di diversa natura, deve ritenersi valido ed efficace, perché tempestivo, l'avviso che abbia posto il difensore nelle condizioni di intervenire (eventualmente a mezzo di un sostituto) o di chiedere che l'atto sia ritardato per il tempo strettamente necessario ad assicurare la sua presenza. (Fattispecie nella quale il difensore aveva ricevuto l'avviso in questione, relativo ad un interrogatorio da espletarsi a circa km. 400 dal proprio studio, con 24 ore di anticipo, e non aveva presentato di differimento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)