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Sez. 2 - , Sentenza n. 26343 del 24/07/2020 Cc. (dep. 21/09/2020) Rv. 279652 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ADEMPIMENTI ESECUTIVI | Interrogatorio di garanzia - Brevità del termine tra la notifica dell'avviso e la data dell'interrogatorio - Lesione del diritto di difesa - Criteri di valutazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-07-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279652-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ADEMPIMENTI ESECUTIVI

In tema di interrogatorio di garanzia, la lesione del diritto di difesa per la ristrettezza del termine intercorrente tra avviso e compimento dell'atto deve essere valutata – avuto riguardo alla particolare funzione dell'atto di garantire l'immediato contatto tra la persona privata della libertà ed il giudice della cautela - verificando, se, nel caso concreto, il difensore abbia avuto la effettiva possibilità di esercitare il suo mandato, tenendo conto della distanza tra il luogo ove svolge la sua attività e quello in cui l'atto si compie, della disponibilità e rapidità dei mezzi di collegamento e della facoltà di presentare motivata istanza di differimento dell'interrogatorio nel caso di comprovata difficoltà di presenziare personalmente e di impossibilità di nominare sostituti. (In applicazione del principio, la Suprema Corte ha escluso la denunciata violazione in un caso in cui l'avviso era stato notificato al difensore ventiquattro ore prima dell'interrogatorio, svolto in località raggiungibile anche con l'aereo, senza che venisse richiesto un differimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)