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Sez. L, Sentenza n. 17644 del 27/06/2008 (Rv. 603850 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE | Atto stragiudiziale di interruzione della prescrizione - Notificazione a mezzo del servizio postale - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2008-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603850-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE

E manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale degli articoli 149 cod. proc. civ., 2943 cod. civ. e 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982 n. 890 nella parte in cui prevedono che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, in relazione alla notifica di un atto stragiudiziale diretto ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, atteso che, da un lato, non sussiste l'esigenza di salvaguardare il diritto di difesa nel giudizio - posta a fondamento della sentenza n. 477 del 2002 della Corte cost. con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 149 cod. proc. civ. e della normativa postale per violazione dell'art. 24 Cost. - e, dall'altro, sussiste l'interesse del destinatario alla certezza del diritto, ossia a conoscere se la prescrizione sia stata tempestivamente interrotta ovvero il rapporto possa considerarsi definito, la cui preminenza non appare irragionevole, atteso che il mittente ha la possibilità di agire con la dovuta tempestività e che, in relazione al disposto di cui agli artt. 1334 e 1335 cod. civ., perché l'atto produca i suoi effetti è necessario e sufficiente che pervenga all'indirizzo del destinatario in tempo utile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)