Sez. 3, Sentenza n. 18399 del 19/08/2009 (Rv. 609136 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE | Atto introduttivo di un giudizio - Tempestività dell'interruzione della prescrizione con detto atto - Principio della scissione del momento perfezionativo della notificazione per il richiedente e per il destinatario - Rilevanza - Sussistenza - Fondamento.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE
Ai fini della tempestività dell'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, primo comma, cod. civ., in applicazione del principio della scissione del momento perfezionativo della notificazione per il richiedente e per il destinatario, occorre aver riguardo non già al momento in cui l'atto con il quale si inizia un giudizio viene consegnato al destinatario, bensì a quello antecedente in cui esso é stato affidato all'ufficiale giudiziario che lo ha poi notificato (nella specie a mezzo del servizio postale), posto che l'esigenza che la parte non subisca le conseguenze negative di accadimenti sottratti al proprio potere d'impulso sussiste non solo in relazione agli effetti processuali, ma anche a quelli sostanziali dell'atto notificato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943 com. 1, Cod. Civ. art. 2947 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)