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Sez. 3, Sentenza n. 13651 del 13/06/2006 (Rv. 590630 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE | Atto stragiudiziale - Modalità di trasmissione - Forma particolare - Necessità - Esclusione - Intimazione di pagamento a mezzo di lettera raccomandata - Prova delle ricezione - Presunzione di ricezione - Sussistenza - Presupposti - Onere probatorio a carico del destinatario.
Stato
decisa il 2006-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590630-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE

L'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, nè alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà,, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)