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Sez. 1, Sentenza n. 4846 del 14/05/1998 (Rv. 515414 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Liquidazione in primo grado della rivalutazione monetaria - Ulteriore liquidazione della rivalutazione successivamente maturata da parte del giudice di appello - Ammissibilità - Condizioni - Richiesta di rivalutazione in primo grado fino alla data della decisione - Necessità - Richiesta di rivalutazione limitata all'epoca di presentazione della domanda - Conseguenze - Inammissibilità della successiva richiesta in appello.
Stato
decisa il 1998-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515414-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA

Il giudice di appello è legittimato a liquidare la rivalutazione monetaria maturata successivamente alla data della sentenza di primo grado se, in quella prima sede, tale rivalutazione sia stata già riconosciuta fino alla data della decisione e se, in sede di appello, la parte abbia proposto, in tal senso, specifica domanda (ammessa ai sensi dell'art. 345, primo comma, cod. proc. civ., nel testo vigente sino al 29.4.1995). La ammissibilità di tale, nuova domanda è, peraltro, indefettibilmente correlata alla esigenza di escludere alcuna soluzione di continuità nel riconoscimento della rivalutazione monetaria, così che, alla richiesta di rivalutazione limitata, in primo grado, dallo stesso attore istante, al momento di presentazione alla domanda giudiziale (anziché a quello della decisione), conseguirà la preclusione, in sede di appello, della facoltà di proporre, "sic et simpliciter", una domanda di assegnazione della rivalutazione successivamente maturata, senza che il giudice di appello possa, dal suo canto, provvedervi di ufficio (incorrendo, altrimenti, nel vizio di ultrapetizione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)