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Sez. 1, Sentenza n. 3336 del 15/07/1989 (Rv. 463390 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE IN CASO D'USO - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE FALLIMENTARE DI RIPARTIZIONE DELL'ALTRO - ASSOGGETTAMENTO AD IMPOSTA PROPORZIONALE DI REGISTRO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463390-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE IN CASO D'USO - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE FALLIMENTARE DI RIPARTIZIONE DELL'ALTRO - ASSOGGETTAMENTO AD IMPOSTA PROPORZIONALE DI REGISTRO - CONDIZIONI.*

Il provvedimento del giudice fallimentare in tema di ripartizione dell'attivo è assoggettabile ad imposta proporzionale di registro, ai sensi dell'art. 8 della tariffa all. A del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, solo per la parte in cui, eventualmente, decida una contestazione sulla collocazione dei crediti e, quindi, sulle posizioni di diritto soggettivo dei creditori, mentre, per il resto, si sottrae a detta tassazione perché è un atto di giurisdizione esecutiva, priva di effetti traslativi, il quale, in assenza di contestazioni, non definisce alcun giudizio, non conoscendo di diritti. (V 4391/87, mass n 453124; (Conf 4284/88, mass n 459308; (Conf 4277/83, mass n 429206).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110, DPR 26/10/1972 num. 634 all. A art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)