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Sez. 1, Sentenza n. 15358 del 01/12/2000 (Rv. 542333 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA | Inadempimento contrattuale - Risoluzione - Anticipo di parte del corrispettivo - Restituzione - Obbligo - Natura - Debito di valuta - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542333-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA

In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, l'obbligo di restituire la somma ricevuta a titolo di anticipo del corrispettivo ha natura di debito di valuta, e non di valore, insensibile, come tale, al fenomeno della svalutazione monetaria, salvo che il creditore non dimostri di avere risentito, per l'indisponibilità della somma anticipata - la cui restituzione, peraltro, deve avvenire con le maggiorazioni imputabili a titolo degli interessi compensativi, i quali, tenuto conto della efficacia retroattiva della pronuncia di risoluzione, hanno la funzione di compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della somma stessa -, eventuali ulteriori danni, e perciò anche di quello sofferto in conseguenza della svalutazione monetaria, e ne chieda il risarcimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)