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Sez. 2, Sentenza n. 1266 del 07/02/1987 (Rv. 450778 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ATTRIBUZIONE DI BENI DETERMINATI - ISTITUZIONE DI EREDITÀ O LEGATO - ACCERTAMENTO CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450778-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ATTRIBUZIONE DI BENI DETERMINATI - ISTITUZIONE DI EREDITÀ O LEGATO - ACCERTAMENTO CRITERI.*

Anche in tema di interpretazione del testamento al fine di stabilire se l'attribuzione di dati beni configuri istituzione di eredità o legato, valgono le regole ermeneutiche dettate dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ. ma con gli opportuni adattamenti implicati dalla natura unilaterale (non recettizia) del negozio mortis causa, che comporta l'esigenza di una più penetrante ricerca della volontà del testatore, in base ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria e solo in via sussidiaria (ove cioè dal testo negoziale non emerga con certezza l'effettiva intenzione del de cuius) con ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore (quali, ad esempio, la sua mentalità, cultura, consuetudine di rapporti ecc.). (V 207/85, mass n 438433; (V 3522/82, mass n 421500).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 588, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)