Sez. 2, Sentenza n. 3522 del 10/06/1982 (Rv. 421500 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CRITERI.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CRITERI.*
Le regole ermeneutiche dettate in tema di contratti applicabili anche ai negozi mortis causa, la cui caratteristica unipersonale esige tuttavia una più penetrante ricerca della volontà del testatore e l'attribuzione ad essa di una più intensa efficacia, costituiscono mezzi sussidiari di interpretazione che vanno utilizzati soltanto quando sussistono dubbi sul significato delle dichiarazioni non formulate con precisione o espresse in termini ambigui, impropri o inadeguati. Quando, invece, dalla dizione letterale del testamento risulti in modo certo ed immediato la volontà del de cuius, non si può procedere all'applicazione delle regole in parola al fine di attribuire alla dichiarazione negoziale un significato diverso da quello palesemente rilevato. (V 6343/81, mass n 417134; (V 275/81, mass n 410696; (Conf 1850/80, mass n 405472).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 587, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1365, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 1368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)