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Sez. L, Sentenza n. 2722 del 04/05/1984 (Rv. 434769 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - DISCIPLINA - COINCIDENZA DEL GIORNO DI RIPOSO CON LA DOMENICA - DEROGABILITÀ - CONDIZIONI - TRASPORTI PUBBLICI IN CONCESSIONE - SPOSTAMENTO DEL GIORNO DI RIPOSO AD UN GIORNO DIVERSO DALLA DOMENICA - LEGITTIMITÀ - LAVORO DOMENICALE - RETRIBUZIONE - MAGGIORAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO O FESTIVO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434769-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - DISCIPLINA - COINCIDENZA DEL GIORNO DI RIPOSO CON LA DOMENICA - DEROGABILITÀ - CONDIZIONI - TRASPORTI PUBBLICI IN CONCESSIONE - SPOSTAMENTO DEL GIORNO DI RIPOSO AD UN GIORNO DIVERSO DALLA DOMENICA - LEGITTIMITÀ - LAVORO DOMENICALE - RETRIBUZIONE - MAGGIORAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO O FESTIVO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - LIMITI.*

Il diritto del lavoratore di fruire di un giorno di riposo dopo sei giorni di lavoro, al fine della necessaria reintegrazione delle proprie energie fisiche, nonché il principio della normale coincidenza di tale riposo con la domenica, quale giorno abitualmente destinato al soddisfacimento dei bisogni di vita familiare e sociale, comportano che al lavoratore il quale abbia prestato servizio in detto giorno festivo, ancorché per giustificate esigenze attinenti al tipo di attività del datore di lavoro (nella specie, azienda esercente un pubblico servizio di trasporto) deve essere riconosciuto, oltre a un incremento di retribuzione, in considerazione del fatto che quella ordinaria compensa sei giorni su sette, e, sempre che non abbia goduto di un riposo compensativo nell'arco di sette giorni, anche l'ulteriore maggiorazione di paga per lavoro estivo, da determinarsi alla stregua delle previsioni del contratto collettivo o, in difetto, mediante parametri idonei ad indennizzare il lavoratore medesimo del suo sacrificio, quale quello del compenso per lavoro straordinario. Tale ulteriore maggiorazione può essere esclusa solo quando, trattandosi di lavorazioni che devono essere programmate secondo turni che implichino necessariamente lo spostamento del riposo in giorno diverso dalla domenica, sia lo stesso contratto collettivo a fissare una retribuzione complessiva differenziata rispetto a quella degli altri dipendenti, sì da conglobare il compenso per detto sacrificio. (V 3470/80, mass n 407314; (Conf 3491/83, mass n 428381; (Conf 5923/82, mass n 423682; (contra 4660/81, mass n 415366).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36 com. 3, Cod. Civ. art. 2109 com. 1, Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 16 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 21 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST., Legge 14/02/1958 num. 138 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)