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Sez. U, Sentenza n. 23122 del 27/01/2011 Cc. (dep. 09/06/2011) Rv. 249735 - 01

GIUDICE - RICUSAZIONE - EFFETTI | Istanza di ricusazione - Divieto di pronunciare sentenza - Ambito temporale - Individuazione.
Stato
decisa il 2011-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249735-01

GIUDICE - RICUSAZIONE - EFFETTI

Il divieto, per il giudice ricusato, di pronunciare sentenza ex art. 37 comma secondo, cod. proc. pen., opera sino alla pronuncia di inammissibilità o di rigetto, anche non definitiva, dell'organo competente a decidere sulla ricusazione, essendo, tuttavia, la successiva decisione del giudice ricusato, affetta da nullità qualora la pronuncia di inammissibilità o di rigetto sia annullata dalla Corte di cassazione e il difetto di imparzialità accertato dalla stessa Corte o nell'eventuale giudizio di rinvio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 40 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)