Sez. U, Sentenza n. 23122 del 27/01/2011 Cc. (dep. 09/06/2011) Rv. 249735 - 01
GIUDICE - RICUSAZIONE - EFFETTI | Istanza di ricusazione - Divieto di pronunciare sentenza - Ambito temporale - Individuazione.
GIUDICE - RICUSAZIONE - EFFETTI
Il divieto, per il giudice ricusato, di pronunciare sentenza ex art. 37 comma secondo, cod. proc. pen., opera sino alla pronuncia di inammissibilità o di rigetto, anche non definitiva, dell'organo competente a decidere sulla ricusazione, essendo, tuttavia, la successiva decisione del giudice ricusato, affetta da nullità qualora la pronuncia di inammissibilità o di rigetto sia annullata dalla Corte di cassazione e il difetto di imparzialità accertato dalla stessa Corte o nell'eventuale giudizio di rinvio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 40 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)