Sez. 1, Sentenza n. 7082 del 01/06/1998 Ud. (dep. 12/06/1998) Rv. 210726 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE | Annullamento senza rinvio di ordinanza reiettiva della dichiarazione di ricusazione - Effetto "ex tunc" - Conseguente nullità della sentenza "medio tempore" pronunciata dal giudice ricusato.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE
Qualora, sia pure irritualmente, venga annullata senza rinvio l'ordinanza reiettiva di una dichiarazione di ricusazione e, nel frattempo, il giudice ricusato abbia pronunciato sentenza, detto annullamento, operando necessariamente con efficacia "ex tunc" (giacché, altrimenti, esso rimarrebbe del tutto senza effetto, con conseguente frustrazione dell'obiettivo legittimamente perseguito dalla parte ricusante), comporta che la detta sentenza debba essere considerata, ora per allora, come pronunciata in assenza della ordinanza decisoria (in senso negativo) sulla ricusazione e, quindi, in violazione del disposto di cui all'art.37, comma 2, c.p.p.; violazione, quest'ultima, da inquadrarsi fra quelle sanzionate da nullità assoluta ai sensi degli artt.178, comma 1, lett.a), e 179 c.p.p.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 41 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 com. 1 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 620, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 621, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 621
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)