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Sez. 5, Sentenza n. 57096 del 27/09/2018 Cc. (dep. 18/12/2018) Rv. 274451 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | - Istanza di ricusazione - Divieto di pronunciare sentenza - Ambito temporale - Individuazione.
Stato
decisa il 2018-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274451-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

In tema di misure di prevenzione, al fine di contemperare esigenze di speditezza del processo e diritto dell'accusato ad essere giudicato da un giudice imparziale, si applica il principio generale secondo il quale il divieto, per il giudice ricusato, di pronunciare sentenza ex art. 37, comma 2, cod. proc. pen., opera sino alla pronuncia di inammissibilità o di rigetto, anche non definitiva, dell'organo competente a decidere sulla ricusazione, essendo, tuttavia, la successiva decisione del giudice ricusato, affetta da nullità qualora la pronuncia di inammissibilità o di rigetto sia annullata dalla Corte di cassazione e il difetto di imparzialità accertato dalla stessa Corte o nell'eventuale giudizio di rinvio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)