Sez. 3, Sentenza n. 39520 del 20/07/2017 Cc. (dep. 29/08/2017) Rv. 271470 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE | Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare assunta nella circoscrizione di altro tribunale - Delegabilità dell'atto al giudice del luogo - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 294, comma 5, cod. proc. pen. in riferimento all'art. 25, comma 1, Cost. - Manifesta infondatezza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 294, comma 5, cod. proc. pen. in riferimento all'art. 25, comma 1, Cost., nella parte in cui prevede che il giudice possa delegare l'interrogatorio di garanzia della persona in stato di custodia cautelare, da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, qualora ritenga di non procedervi personalmente, dovendosi escludere che la regiudicanda cautelare sia sottratta al giudice naturale, sia in ragione della provvisorietà dell'incombenza delegata, sia per la facoltà da parte del giudice delegante di adottare gli stessi atti che avrebbe potuto o dovuto compiere se avesse assunto direttamente l'interrogatorio di garanzia.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)