Sez. 5, Sentenza n. 17149 del 27/08/2004 (Rv. 576783 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Disciplina dell'art. 2 del d.P.R. n. 599 del 1973 applicabile fino al primo gennaio 1991 - Società in nome collettivo - Soggezione - Struttura organizzativa e dimensioni - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI
In tema di imposte sui redditi, le società in nome collettivo, nel 1987, ai sensi degli artt. 2 e 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, e dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, producono "reddito d'impresa" e sono perciò soggetti passivi di ILOR, indipendentemente dall'organizzazione societaria, la cui struttura e le cui dimensioni sono divenute rilevanti ai fini dell'esenzione dalla detta imposta solo a partire dal primo gennaio 1991, (cioè da quando l'art. 115 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, entrato in vigore il primo gennaio 1988, è stato modificato dall'art. 9 della Legge 29 dicembre 1990, n. 48 - norma non retroattiva e perciò non applicabile nel periodo 1988-1990), di tal che, fino a quella data, sull'applicazione dell'imposta non spiegano alcuna influenza la mancanza di una struttura organizzativa imprenditoriale, l'assenza di dipendenti, la modestia dei costi per ammortamenti e l'inesistenza di rimanenze
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 599 art. 2, DPR 29/09/1973 num. 599 art. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 6 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 115 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 48 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)