Sez. 5, Sentenza n. 4394 del 02/03/2005 (Rv. 582346 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Regime ex art. 115 del d.P.R n. 917 del 1986, nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 9 della legge n. 408 del 1990 - Esercizio di attività di rappresentanza di commercio - Nella forma di società di persone - Esenzione - Preclusione - Esclusione - Condizioni - Contribuente - Assenza di organizzazione di tipo imprenditoriale - Prova - Onere.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI
In tema di imposte sui redditi, nel vigore del testo originario dell'art. 115 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anteriore alla modifica apportata dall'art. 9, comma secondo, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, l'esistenza di una società di persone esercente attività di rappresentanza di commercio non osta, di per sé, all'esenzione dall'ILOR, a condizione che il contribuente fornisca la prova - in genere, attraverso la produzione del registro cespiti ammortizzabili e del libro paga, se esistente - dell'assenza di una organizzazione di tipo imprenditoriale, nel senso di un minimo apporto di capitale investito e di lavoro altrui, subordinato e parasubordinato.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 115 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 408 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)