Sez. U, Sentenza n. 28508 del 23/12/2005 (Rv. 586576 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Spese di difesa del ricorrente davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo - Liquidabilità da parte della Corte di appello - Esclusione - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Nel giudizio di equa riparazione del danno conseguente alla irragionevole durata del processo, la Corte di appello non può liquidare, ai sensi degli artt. 91 e segg. cod. proc. civ., in favore del ricorrente vittorioso, le spese che questi abbia precedentemente sostenuto per la sua difesa davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, trattandosi di spese correlate non alla durata eccessiva del processo, ma alla mera soccombenza nel giudizio. Infatti, alla stregua del principio di sussidiarietà sancito dall'art. 35 della Convenzione - nel testo sostituito dal Protocollo n. 11, adottato in data 11.5.1998 e in vigore in Italia dal 1 novembre 1998 - la Corte di Strasburgo può essere adita solo dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne introdotte con la legge n. 89 del 2001, cosicché la domanda di indennizzo proposta dinnanzi al giudice nazionale è strutturata non come una prosecuzione di quella pendente davanti alla Corte di Strasburgo, ma come condizione di ricevibilità della domanda, proponibile alla Corte di Strasburgo ove la parte non abbia ricevuto indennizzo adeguato dal giudice nazionale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 6 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)