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Sez. U, Sentenza n. 7478 del 19/06/1996 Ud. (dep. 24/07/1996) Rv. 205335 - 01

Sentenza - Redazione | Termine - Sospensione nel periodo feriale - Applicabilità - Esclusione - Termine per l'impugnazione - Decorrenza - Indicazione.
Stato
decisa il 1996-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205335-01

Sentenza - Redazione

Il termine per la redazione della sentenza di cui all'art. 544 cod. proc. pen. - alla scadenza del quale decorre l'ulteriore termine per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen. - non è soggetto alla sospensione nel periodo feriale prevista dall'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742; con la conseguenza che, ove venga a cadere in detto periodo, l'ulteriore termine per proporre impugnazione comincia a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)