Sez. U, Ordinanza n. 1624 del 27/01/2005 (Rv. 578997 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Privatizzazione del pubblico impiego - Trasferimento al giudice ordinario delle relative controversie - Rivendicazione, per il periodo di lavoro successivo al 30 giugno 1998, di pretese retributive conseguenti a superiore inquadramento - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Data degli atti di inquadramento e azione identica promossa dinanzi al TAR per il periodo anteriore al 30 giugno 1998 - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In materia di impiego pubblico privatizzato, tenuto conto del discrimine temporale fissato, con riferimento alla data del 30 giugno 1998, per il passaggio delle relative controversie dal giudice amministrativo al giudice ordinario (art. 45, diciassettesimo comma, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80; ora art. 69, settimo comma, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), spetta al giudice ordinario conoscere della controversia con la quale il medico di un'azienda sanitaria locale rivendichi il pagamento di maggiori retribuzioni per il periodo successivo al 30 giugno 1998 in relazione allo svolgimento di mansioni superiori (nella specie, di primario) effettivamente esercitate in detto periodo, a nulla rilevando che l'atto di inquadramento indicato come motivo dell'inadempimento dell'amministrazione datrice di lavoro risalga ad epoca anteriore e che il detto medico abbia azionato una domanda dinanzi al TAR chiedendo a quel giudice le differenze retributive per le mansioni superiori svolte nel periodo anteriore al 30 giugno 1998, atteso che, ove il lavoratore riferisca le proprie pretese ad un periodo in parte anteriore e in parte successivo al 30 giugno 1998, deducendo che l'esercizio delle mansioni superiori copre un arco di tempo che li comprende entrambi, la competenza giurisdizionale va ripartita tra il giudice amministrativo in sede esclusiva e il giudice ordinario, in relazione rispettivamente alle due dette fasi temporali, tenuto conto della circostanza che il rapporto di lavoro subordinato, pur nella sua unicità, si articola in distinti segmenti temporali, corrispondenti alla cadenza periodica in cui rileva lo svolgimento della prestazione lavorativa, sicché il fatto costitutivo del diritto alla retribuzione deve individuarsi nello svolgimento della prestazione lavorativa durante l'unità di tempo assunta a base di tale periodicità, con il conseguente rifluire di ogni questione attinente all'entità di tale compenso in una questione attinente alla fase del rapporto di lavoro in cui si colloca la cadenza periodica di riferimento.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)