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Sez. 1, Sentenza n. 3421 del 02/08/1977 (Rv. 386970 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELLA IMPRESA - IN GENERE - PAGAMENTO DI DEBITI PREESISTENTI E VENUTI A SCADENZA DURANTE LA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - INEFFICACIA NEI CONFRONTI DELLA MASSA DEI CREDITORI AMMESSI AL PASSIVO DEL CONSECUTIVO FALLIMENTO.*
Stato
decisa il 1977-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386970-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELLA IMPRESA - IN GENERE - PAGAMENTO DI DEBITI PREESISTENTI E VENUTI A SCADENZA DURANTE LA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - INEFFICACIA NEI CONFRONTI DELLA MASSA DEI CREDITORI AMMESSI AL PASSIVO DEL CONSECUTIVO FALLIMENTO.*

I pagamenti di debiti preesistenti e venuti a scadenza durante la procedura di amministrazione controllata, eseguiti dal debitore dopo l'ammissione alla procedura, sono inefficaci nei confronti della massa dei creditori ammessi al passivo del consecutivo fallimento, dichiarato a sensi dell'art 192, ultimo comma, della legge fallimentare. Ne rileva che l'art 167, secondo comma, richiamato dall'art 188, secondo comma, della legge stessa, non menzioni i pagamenti dei debiti precedentemente contratti dal debitore fra gli Atti che, se compiuti senza l'autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori alla procedura. Infatti il divieto di eseguire i pagamenti anzidetti deriva dal sistema relativo alla procedura concorsuale della amministrazione controllata e non puo quindi essere derogato neppure con l'autorizzazione del giudice delegato: di tal che i pagamenti medesimi non possono essere compresi fra gli Atti consentiti solo se autorizzati dal giudice delegato. (V 2037/76, mass n 380867).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167, Legge Falliment. art. 168, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 168, Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188, Legge Falliment. art. 192, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 192

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)