Sez. 1, Sentenza n. 253 del 12/01/1981 (Rv. 410663 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - IN GENERE - GIRATA PER LO SCONTO DI TRATTA NON AUTORIZZATA - AMMISSIONE DEL TRAENTE ALL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - EFFETTI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - IN GENERE - GIRATA PER LO SCONTO DI TRATTA NON AUTORIZZATA - AMMISSIONE DEL TRAENTE ALL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - EFFETTI.*
La girata per lo sconto di tratta non autorizzata, integrando una delegazione di pagamento implicante uno iussum solvendi diretto al trattario ed uno iussum accipiendi rivolto alla banca scontatrice, comporta che l'ammissione del traente alla procedura della amministrazione controllata, mentre non fa venir meno lo iussum solvendi rivolto al trattario debitore, in quanto l'imprenditore ammesso all'amministrazione controllata, conservando l'amministrazione dei suoi beni e l'Esercizio dell'impresa (art 188, secondo comma e 267, legge fallimentare) e legittimato a ricevere pagamenti direttamente o indirettamente (anche mediante iussum solvendi rivolto al debitore trattario) con la conseguenza che quest'ultimo e liberato dal suo debito effettuando il pagamento a favore di detto imprenditore secondo il contenuto di detto ordine; per contro importa l'inefficacia del pagamento della tratta effettuato dal trattario nei confronti della banca scontatrice del titolo per il correlativo debito del traente. Al riguardo, infatti, l'intervenuta procedura concorsuale determina il divieto dell'utilizzazione dello iussum accipiendi da parte della banca creditrice e scontatrice, la quale non puo imputare ad Estinzione del proprio credito le somme ricevute per conto del traente, a norma dell'art 44 primo comma della legge fallimentare, applicabile anche nella procedura di amministrazione controllata, pure se il contratto di sconto sia stato stipulato anteriormente all'inizio di detta procedura. (V 4798/80, mass n 408623; (V 3421/77, mass n 386970; (V 2037/76, mass n 380867; (V 676/73, mass n 362822).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1268, Cod. Civ. art. 1269, Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167, Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)