Sez. L, Sentenza n. 3989 del 02/04/1993 (Rv. 481662 - 01)
Spese giudiziali civili - Liquidazione - Globale | Per spese, competenze ed onorari - Divieto - Specificazione anche in relazione alle diverse fasi del giudizio - Obbligatorietà.
Spese giudiziali civili - Liquidazione - Globale
La liquidazione delle spese processuali (che, in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione, deve essere riferita anche alle fasi di merito anteriori al giudizio di legittimità) non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore, ed onorari di avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare - in relazione alle diverse fasi del giudizio - se il giudice ha rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)