Sez. 3, Sentenza n. 2431 del 26/03/1990 (Rv. 466152 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CANONE - MOROSITÀ RELATIVA AD UN SOLO CANONE DI DURATA SUPERIORE AI DUE MESI - CAUSA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IDONEITÀ.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CANONE - MOROSITÀ RELATIVA AD UN SOLO CANONE DI DURATA SUPERIORE AI DUE MESI - CAUSA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IDONEITÀ.*
L'art. 3 legge 22 dicembre 1973 n. 841, il quale dispone che la morosità del conduttore può costituire causa di risoluzione del contratto di locazione soggetto a proroga legale solo quando si protragga per almeno due mesi va inteso non nel senso che la morosità debba riferirsi ad almeno due mensilità, ma nel senso che la stessa, ancorché riguardante un solo canone, duri almeno due mesi; detta morosità, in ogni caso, non comporta l'automatica insorgenza del diritto del locatore alla risoluzione del contratto, né sottrae al giudice la valutazione della Rilevanza dello inadempimento ai sensi degli artt. 1453 - 1455 cod. civ.. (Conf 4438/85, mass n 441898; (Conf 3519/85, mass n 441139; (Conf 3869/83, mass n 428794; (Conf 4018/80, mass n 497934).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Legge 22/12/1973 num. 841 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)