diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3869 del 06/06/1983 (Rv. 428794 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - DISCIPLINA EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 841/1973 - FINALITÀ - MOROSITÀ NON SUPERIORE A DUE MESI - IRRILEVANZA - MOROSITÀ SUPERIORE A DUE MESI - AUTOMATICA RISOLUBILITÀ DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE - GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428794-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - DISCIPLINA EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 841/1973 - FINALITÀ - MOROSITÀ NON SUPERIORE A DUE MESI - IRRILEVANZA - MOROSITÀ SUPERIORE A DUE MESI - AUTOMATICA RISOLUBILITÀ DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE - GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO - NECESSITÀ.*

In tema di rapporto di locazione, la disposizione di cui all'art. 3 della legge 22 dicembre 1973 n. 841 - secondo cui la morosità può costituire causa di risoluzione del contratto solo quando si protragga per almeno due mesi (o tre, se si tratti di conduttore indigente) - intende assicurare al conduttore, quale contraente più debole, una maggiore tutela stabilendo, con presunzione assoluta, che un inadempimento protrattosi per un periodo non superiore a due mesi non può costituire causa di risoluzione del contratto di locazione di immobili urbani prorogato; mentre la morosità che superi tale limite non comporta l'automatica insorgenza del diritto del locatore alla risoluzione del contratto, né sottrae al giudice la valutazione della Rilevanza dell'inadempimento ai sensi degli artt. 1453-1455 cod. civ.. (Conf 6936/82, mass n 424601; (Conf 4772/80, mass n 408578; (Conf 807/77, mass n 384403).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Legge 22/12/1973 num. 841 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)