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Sez. 3, Sentenza n. 4438 del 20/08/1985 (Rv. 441898 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - ART. 3 DELLA LEGGE N. 841 DEL 1973 - INADEMPIMENTO PROTRATTOSI OLTRE DUE MESI - AUTOMATICA INSORGENZA DEL DIRITTO ALLA RISOLUZIONE - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE DELLA GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1985-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441898-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - ART. 3 DELLA LEGGE N. 841 DEL 1973 - INADEMPIMENTO PROTRATTOSI OLTRE DUE MESI - AUTOMATICA INSORGENZA DEL DIRITTO ALLA RISOLUZIONE - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE DELLA GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO - NECESSITÀ.*

In tema di rapporto di locazione, la disposizione dell'art. 3 della legge n. 841 del 1973 - secondo la quale la morosità può costituire causa di risoluzione del contratto solo quando si protragga per almeno due mesi (o tre, se si tratta di conduttore indigente) - stabilisce, con presunzione assoluta, che un inadempimento protrattosi per un periodo non superiore a due mesi non può costituire causa di risoluzione del contratto di locazione di immobili urbani prorogato; mentre la morosità che superi tale limite non comporta l'automatica insorgenza del diritto del locatore alla risoluzione, né sottrae al giudice la valutazione della Rilevanza dell'inadempimento ai sensi degli artt. 1453-1455 cod. civ.. (Conf 3869/83, mass n 428794; (Conf 6936/82, mass n 424601).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Legge 22/12/1973 num. 841 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)