Sez. 5, Sentenza n. 16051 del 07/07/2010 (Rv. 614092 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Applicazione della continuazione ex art. 12 d.lgs. n. 472/1997 - Violazioni della stessa disposizione in materia di ICI commesse in periodi di imposta diversi - Configurabilità - Interruzione della continuazione - Contestazione - Necessità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative tributarie, le previsioni dell'art. 12 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, secondo cui, quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la continuazione e la stessa viene interrotta dalla contestazione, opera anche in caso di violazioni della stessa disposizione in materia di ICI commesse in periodi di imposta diversi, non rilevando la natura periodica del tributo, rapportato all'anno solare, con la conseguenza che, quando, come nella specie, le sanzioni per le diverse annualità siano state irrogate con avvisi notificati contemporaneamente al contribuente, la continuazione si applica per tutte le violazioni antecedenti a tale contestazione, operando l'interruzione solo per quelle successive.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 14 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)