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Sez. 5, Sentenza n. 21043 del 08/10/2007 (Rv. 600897 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Concorso di violazioni e continuazione - Disciplina ex art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997 - Contemporaneo verificarsi delle ipotesi previste dai commi primo, terzo e quinto - Assorbimento dell'aumento previsto dal primo comma in quello del quinto comma - Esclusione - Modalità di computo della sanzione.
Stato
decisa il 2007-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600897-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per illeciti tributari, e con riferimento all'istituto del concorso di violazioni e della continuazione, regolato dall'art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997, come successivamente modificato, la diversità delle fattispecie regolate dal primo e dal quinto comma dell'art. 12 e, soprattutto, la dipendente correlazione espressamente posta dal legislatore tra le due disposizioni (come anche tra quella del primo e del terzo comma) al fine di determinare la sanzione escludono che si possa verificare l'assorbimento dell'aumento previsto dal comma primo in quello del comma quinto. Dal complesso normativo si evince, quindi, che in ipotesi di violazioni rilevanti ai fini di più tributi, la sanzione base a cui riferire l'aumento indicato nel primo comma è quella più grave aumentata nella misura prevista dal terzo comma e che quest'ultima, ove le violazioni riguardino periodi d'imposta diversi, deve essere aumentata per effetto del quinto comma prima dell'ulteriore aumento di cui al comma primo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12, Decreto Legisl. 05/06/1998 num. 203 art. 2 com. 1 lett. E, Decreto Legisl. 30/03/2000 num. 99 art. 2 com. 1 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)