Sez. L, Sentenza n. 6143 del 06/12/1985 (Rv. 443280 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - TRASFERIMENTO - TRASFERTA - DISTINZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - TRASFERIMENTO - TRASFERTA - DISTINZIONE.*
Mentre il trasferimento del lavoratore subordinato è costituito dal definitivo mutamento del luogo in cui è normalmente svolta la prestazione lavorativa e rappresenta l'estrinsecazione del potere dell'imprenditore di richiedere - ove sussistano comprovate ragioni, tecniche, organizzative e produttive (art. 2103 cod. civ.) - che il lavoratore adempia la sua obbligazione in una diversa unità produttiva, alla quale viene quindi assegnato senza previsione di durata e quindi con carattere di stabilità, la trasferta invece implica uno spostamento, non definitivo bensì provvisorio e temporaneo, del luogo della prestazione lavorativa per soddisfare esigenze di carattere contingente e costituisce estrinsecazione del potere di direzione aziendale (art. 2104 cod. civ.) cui il lavoratore è soggetto. (V 4331/84, mass n 436238; (V 2912/82, mass n 420803; (V 2003/80, mass n 405635).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)