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Sez. 1, Sentenza n. 2003 del 26/03/1980 (Rv. 405635 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - IN GENERE - INDENNITA CONTINUATIVA ED IN MISURA PREDETERMINATA VERSATA IN RELAZIONE ALL'ONERE DI DOVER RAGGIUNGERE UN DETERMINATO POSTO DI LAVORO ED ALL'IMPOSSIBILITA DI UTILIZZARE ALTRI SERVIZI POSTI A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE - RIMBORSO SPESE - CONFIGURABILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405635-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - IN GENERE - INDENNITA CONTINUATIVA ED IN MISURA PREDETERMINATA VERSATA IN RELAZIONE ALL'ONERE DI DOVER RAGGIUNGERE UN DETERMINATO POSTO DI LAVORO ED ALL'IMPOSSIBILITA DI UTILIZZARE ALTRI SERVIZI POSTI A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE - RIMBORSO SPESE - CONFIGURABILITA - LIMITI.*

L'indennita, che il datore di lavoro versi al proprio dipendente, in modo continuativo ed in misura predeterminata, in relazione all'Onere di dover raggiungere un determinato posto di lavoro, ed alla impossibilita di utilizzare altri servizi posti a disposizione del personale (quale la mensa) puo considerarsi come rimborso di spese, anziche elemento integrante della retribuzione, solo per quella parte che eventualmente risulti corrispondere ad una spesa effettivamente sostenuta dal lavoratore per conto del datore di lavoro, si da obbligare quest'ultimo a rivalerlo nella stessa misura dell'erogazione anticipata, e che, quindi, si ricolleghi ad esborsi necessari per raggiungere un luogo di lavoro diverso da quello abituale, in via provvisoria e per particolari esigenze di servizio. (V 4505/78, mass n 394176; (V 1716/78, mass n 301127; (V 645/78, mass n 389977).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)