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Sez. 6, Sentenza n. 22540 del 13/03/2018 Cc. (dep. 21/05/2018) Rv. 273270 - 01

GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE | Presentazione di denuncia o instaurazione di un procedimento civile per il risarcimento del danno nei confronti del magistrato - Configurabilità della causa di ricusazione relativa alla grave inimicizia - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273270-01

GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE

La presentazione di una denuncia penale o l'instaurazione di una causa civile per il risarcimento del danno nei confronti di un magistrato non è di per sé sufficiente ad integrare l'ipotesi di ricusazione trattandosi di iniziative riferibili alla parte e non al magistrato, mentre il sentimento di grave inimicizia, per risultare pregiudizievole, deve essere reciproco e deve trarre origine da rapporti di carattere privato, estranei al processo, non potendosi desumere dal mero trattamento riservato in tale sede alla parte, anche se da questa ritenuto frutto di mancanza di serenità. (Fattispecie relativa a dichiarazione di ricusazione fondata sulla presentazione di una domanda di risarcimento danni nei confronti del magistrato in quanto lo stesso aveva fatto parte, in qualità di relatore, del collegio che aveva applicato al ricorrente la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, successivamente revocata dalla corte di appello).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)