Sez. 5, Sentenza n. 8429 del 10/01/2007 Cc. (dep. 28/02/2007) Rv. 236253 - 01
GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE | Presentazione di denuncia contro il magistrato - Non è sufficiente per ricusarlo - Ragione.
GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE
Non può costituire motivo di ricusazione per incompatibilità la previa presentazione, da parte del ricusante, di una denuncia penale o la instaurazione di una causa civile nei confronti del giudice, in quanto entrambe le iniziative sono "fatto" riferibile solo alla parte e non al magistrato e non può ammettersi che sia rimessa alla iniziativa della parte la scelta di chi lo deve giudicare. (In motivazione, la S.C. ha precisato che invece può costituire motivo di ricusazione il fatto storico riferibile al magistrato, che sia all'origine della denuncia o della causa civile e non sia comunque integrato da asseriti vizi "in procedendo", cagionati da sue determinazioni).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)