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Sez. 3, Sentenza n. 10120 del 10/02/2016 Cc. (dep. 11/03/2016) Rv. 266715 - 01

GIUDICE - IN GENERE | Proposizione di querela del magistrato nei confronti dell'imputato in altro procedimento - Mancata previsione di un obbligo di astensione e di ricusazione - Questione di legittimità costituzionale degli artt. 36, comma primo, lett. d) e 37 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 111, 54, comma secondo, 117 Cost. e 6 CEDU - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266715-01

GIUDICE - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 36, comma primo, lett. d) e 37 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 111, 54, secondo comma, 117 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non prevedono uno specifico obbligo di astensione e la facoltà di ricusazione del giudice che abbia presentato querela nei confronti dell'indagato per fatti diversi da quelli oggetto del procedimento. (In motivazione, la Corte ha precisato, che, tale circostanza non può assumere portata generale ma, impregiudicata la facoltà del giudice di astenersi per "gravi ragioni di convenienza", può in concreto integrare l'ipotesi di "inimicizia grave", quando, ad esito di un rigoroso scrutinio, si possa ritenere che la presentazione della denuncia o querela abbia tratto origine da esperienze di vita e rapporti interpersonali che esulano dalla sfera strettamente professionale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Costituzione art. 54 com. 2, Costituzione art. 111, Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)