Sez. L, Sentenza n. 1740 del 05/05/1975 (Rv. 375380 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - REQUISITI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - REQUISITI.*
La parte, la quale impugna la liquidazione delle spese e degli onorari, ha l'Onere di specificare gli errori addebitati al giudice e le voci contestate, precisando cio che ritiene non dovuto liquidato in eccesso. (Conf 973/73, mass n 363361; 902/73, mass n 363257).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)