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Sez. 1, Sentenza n. 902 del 03/04/1973 (Rv. 363257 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE IN CASSAZIONE - SPECIFICAZIONE DELLE PARTITE CONTESTATE E DELLE TARIFFE VIOLATE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1973-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363257-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE IN CASSAZIONE - SPECIFICAZIONE DELLE PARTITE CONTESTATE E DELLE TARIFFE VIOLATE - NECESSITA.*

Per l'impugnazione davanti alla Corte di Cassazione, della liquidazione delle spese ed onorari di procuratore ed avvocato effettuata in Sede di merito e necessario che siano specificate le voci contestate e siano indicate le singole partite della relativa tariffa professionale violata, appunto per consentire alla Corte di avere gli elementi necessari per il giudizio. (Conf 3134/71, mass n 354479; 2778/71, mass n 353953; (Conf 1812/71, mass n 352329; 1012/71, mass n 350989).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)