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Sez. 1, Sentenza n. 425 del 26/01/1995 Cc. (dep. 31/03/1995) Rv. 201098 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Reclamo contro provvedimento che dispone o proroga il regime di detenzione differenziato - Poteri del Tribunale di Sorveglianza - Limiti - Fattispecie: valutazione ad opera di detto giudice della congruità di talune prescrizioni.
Stato
decisa il 1995-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201098-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

Il controllo giurisdizionale del Tribunale di Sorveglianza sui decreti ministeriali che dispongano o prorogano il regime di detenzione differenziato è di mera legittimità, non avendo tale Giudice alcun potere di integrare il provvedimento reclamato stante la sua natura amministrativa; conseguentemente il Tribunale di Sorveglianza, ove rilevi la carenza di ragioni idonee a giustificarlo o l'apparenza di quelle indicate, deve disporre la revoca del provvedimento, ma non può sindacare le scelte dell'amministrazione. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha annullato senza rinvio un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che, ritenendo incongrue rispetto alle finalità perseguite determinate limitazioni imposte da un decreto ministeriale in materia, ne aveva dichiarato l'inefficacia limitatamente alle stesse). (Vedi Corte Cost. 28 luglio 1993 n. 343 e 23 novembre 1993 n. 410). n. 00410).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 10/10/1968 num. 663 art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)