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Sez. 1, Sentenza n. 46967 del 16/07/2015 Cc. (dep. 26/11/2015) Rv. 265366 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Reclamo ai sensi dell'art. 35 - Ter ord. pen. - Provvedimento del Magistrato di sorveglianza di inammissibilità "de plano" - Impugnabilità - Mezzo esperibile - Ricorso per cassazione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-07-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265366-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che, ai sensi dell'art. 666, secondo comma, cod. proc. pen., dichiara "de plano" l'inammissibilità della richiesta del detenuto ex art. 35-ter ord. pen di risarcimento dei danni patiti per le condizioni della detenzione il mezzo di impugnazione esperibile è il ricorso per cassazione e non il reclamo al tribunale di sorveglianza. (La S.C., in motivazione, ha precisato che la dichiarazione di inammissibilità "de plano" eventualmente adottata fuori dai casi previsti impone che la richiesta venga esaminata dal magistrato nel giudizio di primo grado, nel rispetto della previsione del doppio grado di giudizio di merito nel contraddittorio delle parti).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 com. 6 CORTE COST., Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST., Decreto Legge 21/12/2013 num. 146 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)