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Sez. 1, Sentenza n. 16914 del 21/12/2017 Cc. (dep. 16/04/2018) Rv. 272785 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Ordinanza del magistrato di sorveglianza in materia disciplinare - Impugnazione - Rimedi esperibili - Ricorso diretto per cassazione - Esclusione - Reclamo al Tribunale di Sorveglianza - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2017-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272785-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza, pronunciata ai sensi dell'art. 69, comma 6, ord. pen. in materia disciplinare, non è ammesso il ricorso immediato per cassazione, essendo tale provvedimento privo della natura di sentenza ed espressamente impugnabile con il reclamo al tribunale di sorveglianza ex art. 35-bis, comma 4, ord. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che il ricorso per cassazione erroneamente proposto deve essere riqualificato come reclamo e trasmesso al tribunale di sorveglianza in applicazione del principio generale di cui all'art. 568, comma 4, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 sexies CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)