diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 5577 del 06/04/2012 (Rv. 621944 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Pubblico impiego contrattualizzato - Cessazione del rapporto anteriore al 30 giugno 1998 - Rilevanza esclusiva ai fini della dichiarazione di giurisdizione amministrativa - Esclusione - Esigenze di tutela di pretese sorte dopo tale data con effetto retroattivo - Rilevanza ai fini della dichiarazione di giurisdizione ordinaria - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621944-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, da intendere in chiave restrittiva; pertanto, non ha rilievo esclusivo la circostanza formale della cessazione del rapporto di lavoro anteriore al discrimine temporale del 30 giugno 1998, dovendosi considerare anche, ai fini della dichiarazione di giurisdizione del giudice ordinario, le concrete esigenze di tutela e le pretese insorte successivamente a tale data, seppure con effetto retroattivo. (Nella specie, la S.C., affermando il principio, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di un dipendente comunale, collocato a riposo prima del 30 giugno 1998, il cui credito per differenze retributive era stato tuttavia riconosciuto da delibere della commissione straordinaria di liquidazione dell'ente successive a quella data).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)