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Sez. U, Sentenza n. 5624 del 09/03/2009 (Rv. 607217 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Conclusione dell'accordo a seguito dell'occupazione d'urgenza dell'immobile assoggettato ad espropriazione - Sopravvenuta revoca della dichiarazione di pubblica utilità - Effetti - Caducazione dell'accordo - Sussistenza - Ulteriori conseguenze.
Stato
decisa il 2009-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607217-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI

In tema di espropriazione per pubblica utilità, qualora, percepita a seguito di "accordo amichevole" da parte del proprietario espropriando la somma convenuta a titolo di indennità di espropriazione in relazione ad un procedimento in corso, ed avvenuta la presa di possesso, in virtù di occupazione d'urgenza da parte dell'espropriante del bene, sia sopravvenuta la revoca della dichiarazione di pubblica utilità (costituente il presupposto del procedimento ablativo), tutti i successivi atti che vi si ricollegano diventano inefficaci in forza del suddetto provvedimento terminativo della procedura espropriativa. Conseguentemente, la somma anticipata all'espropriando diventa priva di causa, così come diventa ingiustificata (e, perciò, illegittima) la protrazione dell'occupazione del bene da parte del soggetto espropriante, con l'effetto che ciascuno dei due è obbligato alle rispettive restituzioni, cui si correla l'applicabilità della disciplina sulla "mora credendi", che ha carattere generale e si estende, perciò, anche all'obbligo di restituire un immobile, con derivante applicazione, altresì, della disposizione dell'art. 1227, comma secondo, cod. civ., alla stregua della quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 26, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1216, Cod. Civ. art. 1227 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)