Sez. 1, Ordinanza n. 15688 del 02/03/2005 Cc. (dep. 27/04/2005) Rv. 231337 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - scelta delle misure (criteri) | Divieto di disporre la custodia cautelare in carcere - Madre con prole di età inferiore a tre anni - Assoluta impossibilità di dare assistenza alla prole - Attività lavorativa - Insufficienza.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - scelta delle misure (criteri)
L'assoluta impossibilità per la madre di dare assistenza alla prole di età inferiore ai tre anni che, ai sensi dell'art. 275 comma quarto cod. proc. pen., impedisce che possa essere disposta la custodia cautelare in carcere, deve avere le caratteristiche di un impedimento grave, dovendo escludersi che la sola attività lavorativa svolta dalla madre possa essere considerata condizione sufficiente per l'operatività del divieto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)