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Sez. 5, Sentenza n. 41626 del 09/11/2007 Cc. (dep. 13/11/2007) Rv. 238208 - 01

MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Divieto di custodia cautelare in carcere, ex art. 275, comma quarto, cod. proc. pen. - Ambito di operatività - Imputato padre di prole infratreenne - Impedimento della madre dovuto alle proprie condizioni di salute - Dubbio sulla relativa documentazione allegata - Obbligatorietà dell'accertamento di cui all'art. 299, comma quarto ter, primo periodo, cod. proc. pen. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238208-01

MISURE CAUTELARI - IN GENERE

In tema di misure cautelari personali, qualora gli atti acquisiti non consentano di valutare con sufficiente certezza la gravità dell'impedimento richiesto dall'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen. - ai fini dell'operatività del divieto di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'imputato padre di prole infratreenne quando la madre sia impossibilitata a prestarvi assistenza - il giudice, investito ex art. 310 cod. proc. pen., non può rigettare la richiesta dell'imputato senza disporre, anche d'ufficio, gli accertamenti necessari a tal fine, considerato che la previsione di cui all' art. 299, comma quarto ter, primo periodo, cod. proc. pen., - per la quale in ogni stato e grado del procedimento, quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell'imputato - trova applicazione anche in sede di appello cautelare ed è estensibile anche al caso in cui l'imputato sia genitore di prole infratreenne la cui madre sia impossibilitata a prestarvi assistenza per ragioni di salute, trattandosi, comunque, di una condizione personale di quest'ultimo, rilevante ai fini della sostituzione della misura cautelare e imposta dalla ratio dell'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., preordinata alla tutela di un diritto fondamentale del minore infratreenne (salute psicofisica del bambino) di rilievo primario e, pertanto, implicitamente considerato dalla "regula juris".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 4 lett. T, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)