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Sez. 5, Sentenza n. 38067 del 05/04/2006 Cc. (dep. 20/11/2006) Rv. 235757 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Divieto di custodia cautelare in carcere, ex art. 275, comma quarto, cod. proc. pen. - Imputato padre di prole infratreenne - Attività lavorativa della madre - Impedimento grave - Valutazione rimessa al giudice di merito incensurabile in sede di legittimità ove sostenuto da motivazione idonea e pertinente.
Stato
decisa il 2006-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235757-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)

In tema di misure cautelari personali, il divieto di custodia cautelare in carcere di cui all'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., previsto nei confronti dell'imputato padre di prole infratreenne qualora sussista l'assoluta impossibilità della madre di prestarvi assistenza non è automaticamente operativo qualora detta impossibilità sia costituita dall'attività lavorativa della madre, considerato che la valutazione della sua gravità costituisce questione squisitamente di merito che, in quanto sostenuta da motivazione idonea e pertinente, si sottrae al sindacato di legittimità. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha escluso la gravità dell'impedimento dovuto all'attività lavorativa svolta dalla madre - rilevandone il carattere di autonomia e di organizzazione imprenditoriale - idonea a consentirle una flessibilità di orari tale da garantirle sufficientemente l'adempimento della funzione assistenziale unitamente all'apporto, non surrogatorio ma di sostegno, di congiunti o di strutture pubbliche, capaci di ovviare ad eventuali occasionali assenze).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)