diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 14651 del 04/03/2008 Cc. (dep. 08/04/2008) Rv. 240029 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Divieto di custodia cautelare in carcere, ex art. 275, comma quarto, cod. proc. pen. - Imputato padre di prole infratreenne - Attività lavorativa della madre - Impedimento assoluto - Valutazione rimessa al giudice - Criteri.
Stato
decisa il 2008-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240029-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)

In tema di misure cautelari personali, il divieto di custodia cautelare in carcere di cui all'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., previsto nei confronti dell'imputato padre di prole infratreenne, qualora sussista l'assoluta impossibilità della madre di prestarvi assistenza, non è automaticamente operativo qualora detta impossibilità sia costituita dall'attività lavorativa della madre. (Nell'affermare tale principio, la Corte di Cassazione ha precisato che l'esistenza di un impedimento assoluto ad assistere la prole deve essere accertata in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni, in particolare verificando se esistano strutture di sostegno e di assistenza sociale, ovvero se sia disponibile l'assistenza di altri familiari che possano, all'occorrenza, sostituire la madre).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)