Sez. U, Sentenza n. 2265 del 03/04/1985 (Rv. 440155 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE PER COMPORTAMENTO PREGIUDIZIEVOLE AL PRESTIGIO - RICOLLEGAMENTO AD ATTI NON ILLEGITTIMI, MA INOPPORTUNI OD AVVENTATI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI PROVVEDIMENTI PRESI DAL P.M..*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE PER COMPORTAMENTO PREGIUDIZIEVOLE AL PRESTIGIO - RICOLLEGAMENTO AD ATTI NON ILLEGITTIMI, MA INOPPORTUNI OD AVVENTATI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI PROVVEDIMENTI PRESI DAL P.M..*
La responsabilità disciplinare del magistrato, per comportamento pregiudizievole al prestigio suo e dell'ordine giudiziario, può conseguire anche da Atti non illegittimi, ma meramente inopportuni od avventati, ove idonei a produrre gli indicati effetti. Pertanto, l'adozione di un provvedimento, anche di natura amministrativa (nella specie, permesso di colloquio con detenuto), da parte di un magistrato del pubblico ministero, può integrare responsabilità disciplinare, in relazione alla mancata valutazione da parte del magistrato stesso dell'opportunità di astenersi di fronte a probabili sospetti di parzialità, anche se davanti a fatti calunniosi, mentre resta irrilevante che, vertendosi in tema di provvedimento non giurisdizionale, non sia configurabile una situazione di astensione in senso proprio. (V 5832/81, mass n 416560).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 73, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)