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Sez. 3, Sentenza n. 20321 del 20/10/2005 (Rv. 584527 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Impugnazione della sentenza di condanna alle spese con distrazione a favore del difensore - Qualità di parte del difensore - Configurabilità - Condizioni - Impugnazione relativa all'inadeguatezza della liquidazione - Legittimazione esclusiva della parte rappresentata - Legittimazione del distrattario - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584527-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE

Il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese in suo favore partecipa al processo e anche alle fasi di impugnazione, senza acquisire la qualità di parte, salvo che sorga controversia sulla distrazione. Resta preclusa, quindi, al difensore distrattario l'impugnazione in proprio con riferimento alla pronuncia sulle spese, quando essa attenga alla disposta compensazione di esse o alla loro adeguatezza in sede di liquidazione, poiché in questa ipotesi l'unica legittimata a sollevare doglianze in merito è la parte rappresentata, quale soggetto comunque obbligato, nel rapporto con il professionista, a soddisfarlo delle sue pretese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)