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Sez. L, Sentenza n. 11912 del 03/11/1992 (Rv. 479301 - 01)

Spese giudiziali civili - Distrazione delle spese | Impugnazione della sentenza di condanna alle spese con distrazione in favore del difensore - Qualità di parte propria del difensore - Configurabilità - Condizione - Impugnazione relativa all'adeguatezza della liquidazione delle spese - Legittimazione esclusiva della parte rappresentata.
Stato
decisa il 1992-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479301-01

Spese giudiziali civili - Distrazione delle spese

In sede di impugnazione avverso la sentenza, che nel pronunciare condanna alle spese le distragga in favore del difensore, secondo la previsione dell'art. 93 cod. proc. civ. il difensore medesimo assume la qualità di parte solo quando sorga controversia sulla pronuncia di distrazione, mentre nell'ipotesi di doglianza relativa all'adeguatezza della liquidazione di dette spese unica legittimata è la parte rappresentata, in quanto soggetto comunque obbligato, nel rapporto col professionista, a soddisfarlo delle sue spettanze.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)