diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 2174 del 11/01/2000 Ud. (dep. 23/02/2000) Rv. 215480 - 01

REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - ERRORE DI FATTO | Errore sulla legge diversa da quella penale - Nozione - Punibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215480-01

REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - ERRORE DI FATTO

L'errore su legge diversa da quella penale, idoneo ad escludere la punibilità, è solo quello che riguarda una norma destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, non richiamata né esplicitamente né implicitamente nella norma penale. Non è perciò scusabile l'errore che incide su precetti e termini di altre branche del diritto, introdotti ad integrazione della norma penale, proprio perché essi determinano il contenuto del comando penale. (Nella fattispecie, relativo alla pretesa dell'imputato di veder riconosciuto l'errore sulle norme in tema di società, la Corte ha affermato che la figura dell'amministratore di una società è espressamente richiamata dagli artt. 2621 cod. civ. e 223 Legge fallimentare che prevedono reati propri).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 47, Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)