Sez. 3, Sentenza n. 4186 del 02/03/2004 (Rv. 570703 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno morale - Determinazione - Potere equitativo del giudice di merito - Limiti - Censurabilità in cassazione - Limiti - Criteri di determinazione - Tabelle in uso presso l'ufficio giudiziario decidente - Adozione - Obbligo di motivazione - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
In tema di determinazione del danno morale, è censurabile in sede di legittimità l'esercizio del potere equitativo del giudice di merito solo quando la liquidazione del danno stesso appaia manifestamente simbolica o per nulla correlata con le premesse in fatto in ordine alla natura ed all'entità del danno dal medesimo giudice accertate. Ove, il giudice di merito, ai fini della liquidazione di detto danno, adotti le cosiddette "tabelle" in uso presso il proprio ufficio, non deve motivare detta adozione, poiché il fondamento della "tabella" è la media dei precedenti giudiziari in un dato ambito territoriale e la finalità è quella di uniformare i criteri di liquidazione del danno, mentre se adotta le tabelle in uso presso altro ufficio deve motivare detta scelta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)